Ecobonus e Sismabonus

Ecobuns Italia

Con il DL Rilancio, gli incentivi fiscali già disponibili (ecobonus, sismabonus, bonus edilizia) sono stati potenziati con strumenti dalle grandi potenzialità, che potrebbero innescare una ripresa significativa per il settore delle costruzioni. I lavori edilizi, svolti tra il primo luglio 2020, ed il 31 dicembre 2021, per dotare di una maggiore e migliore efficienza energetica, le case ed i condomini, potranno godere di un ecobonus che, secondo l’articolo 119, prevede una detrazione fiscale pari al 110%, detraibile in cinque anni. Il super gettone è entrato in vigore mercoledì primo luglio, ed ha l’obiettivo di incentivare il settore delle costruzioni, spingendo la ripresa dopo mesi di lockdown e di cantieri fermi.

Bisogna aggiungere, però, che le regole non sono ancora definitive, mancano i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate che, in realtà, dovevano già essere stati pubblicati (erano previsti entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, avvenuta il 19 maggio), e non è ancora chiaro se lo sconto per l’ecobonus al 110% avverrà in fattura, oppure con la cessione del credito (articolo 121 del decreto). Si attendono quindi correttivi al Dl Rilancio, ed occorrerà dunque attendere qualche settimana, prima di avere un’idea più chiara sul tutto.

Lo “Studio Legale Carla Foschini” si pone l’obiettivo di essere presente in queste analisi ancora addivenire, al fine di trovare e fornire le risposte alle difficoltà che si incontrano quasi sempre, nell’applicazione di questi strumenti. Occorre dialogare, scambiare informazioni e confrontarsi su esse, perché ci sono ancora molti dubbi sulle definizioni del decreto che potranno essere superati solo con la pubblicazione delle linee guida. Riteniamo, inoltre, che sia conveniente accedere, a questa super detrazione del 110% in cinque anni, facendo un semplice calcolo sull’esborso di tasse che si ha nel corso dell’anno. Infatti, dovrebbe essere contro producente, richiedere l’ecobonus, pagando meno tasse rispetto al valore della detrazione; mentre dovrebbe convenire molto nel caso in cui, rispetto al valore della detrazione, si paghino più tasse. D’altronde, tale argomento non è di poco conto, dato che si è già molto discusso sulla vera o presunta gratuità degli interventi o, addirittura, di riceverne un guadagno, essendo la detrazione del 110%.

Noi, come studio legale, possiamo solo ipotizzare degli esempi concreti, su cosa potrebbe accadere. Ad esempio, il proprietario di una palazzina bifamiliare a tre piani ordina ad un’Impresa lavori per € 50.000,00 ed ha diritto ad € 55.000,00 di detrazioni. Potrebbe quindi dire all’Impresa: “Io ti cedo il mio credito d’imposta e tu mi dai pure € 5.000,00 a saldo”. Anche qui, però, subentra la quantità di tasse che l’impresa deve pagare nell’anno di riferimento, perché se dovrà pagare una somma molto più alta, allora ci potrà stare la “compensazione” con il cliente. Ma, qualora così non fosse, per l’impresa sorgerebbe un problema di “liquidità”, dovendo pagare dipendenti, impianti e materiali, e non potendo fare ciò con un credito d’imposta. È chiaro che ci può essere, a rimorchio, l’intervento della banca, ma su questo la normativa è ancora molto carente, per cui non è affatto chiaro se, alla fine dei giochi, l’impresa non vada anche a rimetterci dei soldi.

Si stima, però, e pur essendoci decine di modifiche già presentate (come proposte per estendere il periodo di utilizzo dell’agevolazione, estensione a nuovi lavori, semplificazioni, etc.), che tali atti non perverranno prima della trasformazione in legge del decreto, in modo che il Parlamento sia coinvolto nelle novità introdotte, o da introdurre. Per questo aspetto, l’ultima data “sarebbe” il 18 luglio 2020. Pertanto, l’agevolazione fiscale non è ancora utilizzabile, da parte dei contribuenti, e non sono escluse modifiche al decreto-legge, che potrebbe essere esteso anche ad altre categorie di lavori, superando l’applicazione a solo determinate tipologie di lavori edilizi (ad esempio l’isolamento termico, la facciate e la climatizzazione degli edifici), mentre già sappiamo che non si può accedere all’ecobonus, se si vogliono installare pannelli fotovoltaici sul tetto. Sembra, ad esempio, che secondo una nuova interpretazione dell’Agenzia, la detrazione spetti anche alle imprese che commercializzano gli immobili.

Noi, però, non riteniamo che ciò significhi il rinvio della data di applicazione delle detrazioni al 110% e, fatto salvo il caso in cui venga modificato proprio il testo della legge, su questo specifico punto (ma non ci sono emendamenti in tal senso), l’Ecobonus resta applicabile alle spese sostenute dal primo luglio 2020. I provvedimenti attuativi sono però fondamentali per capire esattamente in che modo effettuare le procedure per il diritto all’agevolazione. In pratica, quindi, fino a quando non ci saranno tali circolari delle Entrate non ci sono le condizioni per applicare l’agevolazione.

In merito agli aspetti più tecnici e specifici del decreto, lo studio ritiene che sia possibile richiedere l’ecobonus, per i lavori sulle superfici opache delle abitazioni (così chiamate, come i muri). Sono esclusi dunque gli interventi su stabilimenti o uffici che, in ogni caso, possono accedere lo stesso all’ecobonus, ma con minori detrazioni.

Inoltre, va precisato che è stata opposta quella che sembrava la nuova impostazione data dall’Agenzia delle Entrate, con l’ultima Risoluzione (la n° 34 del 25/06/2020), e che sembrava aver dato una variazione sostanziale, rispetto all’interpretazione iniziale del decreto. Infatti, l’Agenzia delle Entrate ha valutato che le detrazioni spetterebbero a tutti i “Titolari di Reddito d’Impresa”, ed anche per i lavori eseguiti su Immobili di proprietà, ed a prescindere che siano qualificati come strumentali, merce o patrimoniali (lo stesso sarebbe per il sismabonus, in relazione agli interventi di messa in sicurezza).

Interpretando in particolare, il parere dell’Agenzia delle Entrate, lo Studio Foschini ritiene che, secondo l’agenzia stessa, non esisterebbe una pronunciata previsione di legge, che limiti l’utilizzo del beneficio, per come sinora si era pensato, in quanto il decreto relativo all’ecobonus sarebbe stato ideato a tutela dell’interesse generale, in virtù del risparmio energetico e, quindi, i cosiddetti “Beni Merce” non potrebbero essere esclusi dai bonus.

D’altronde, e di recente, anche la Corte di Cassazione (cfr. Sent. nn. 19815 e 19816 del 23/07/2019; nn. 29162 29163 e 29164 del 12/11/2019), ed il Ministero dell’Economia (parere del 26/02/2020), si erano espressi in tal senso, affermando che, per le agevolazioni in questione (detrazione dall’imposta lorda IRPEF o IRES, di una quota delle spese svolte per interventi di limitazione dei consumi energetici, o di messa in sicurezza su fabbricati esistenti), i benefici fiscali spettino a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), anche in relazione ad interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi o “su edifici riassegnati ai soci”.

E ciò in quanto la finalità, delle norme di agevolazione fiscale, consiste nell’incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela non solo dell’interesse pubblico, ma anche di un più collettivo risparmio energetico. Si ritiene quindi, in tal senso, che non vi siano limitazioni oggettive (categorie catastali degli Immobili), né soggettive (persone fisiche e società).

D’altra parte, però, la stessa Agenzia delle Entrate, si era da poco pronunciata (cfr. risoluzioni n° 303/E del 15/07/2008, e n° 340/E del 01/08/2018) in modo esattamente opposto a quello di oggi (ribadiamo Risoluzione n° 34, del 25/06/2020), sostenendo che le agevolazioni non spettassero per gli immobili merce, commercializzati dalle società di costruzione e ristrutturazione edilizia. Quindi, secondo il precedente parere dell’Agenzia, le società ed i titolari di reddito d’impresa, potevano godere della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, e non invece a quegli immobili locati a terzi, o destinati alla vendita, qualificabili come beni merce.

In conclusione, riteniamo che, secondo questa prima versione dell’agenzia, la distinzione tra immobili strumentali, merce e patrimonio non sarebbe rilevante ai fini del riconoscimento sia dell’ecobonus, che del sismabonus (messa in sicurezza degli edifici, per garantire l’incolumità delle persone e del patrimonio).

Pertanto, e se passerà, in merito all’ultimo parere di pochi giorni orsono, si tratterà di una nuova ed importante interpretazione, alla quale dovranno uniformarsi, nel caso, tutti gli Uffici dello Stato, i Cittadini e gli Studi Legali, nella gestione dei quasi certi contenziosi che ne sorgeranno, e con un impatto anche sui contenziosi in essere, che dovranno essere tutti riconsiderati, seguendo questa nuova impostazione.

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